IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, ed in particolare l'articolo 37-bis, recante disposizioni antielusive; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con cui e' stata, tra l'altro, istituita l'imposta regionale sulle attivita' produttive, ed in particolare gli articoli 11 e 11-bis, recanti, rispettivamente, disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta e disposizioni per operare le variazioni fiscali del valore della produzione netta; Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare gli articoli 5 e 7, con i quali sono state introdotte, rispettivamente, l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi e l'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto; Vista la legge 7 aprile 2003, n. 80, con la quale il Governo e' stato delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale, in modo che lo stesso risulti basato su cinque imposte ordinate in un unico codice denominato: «fiscale», ed in particolare l'articolo 10, comma 6, il quale prevede che, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi di cui alla medesima legge delega, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive, nonche' tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento delle disposizioni vigenti; Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell'articolo 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle societa' mediante modifica delle norme del testo unico delle imposte sui redditi; Ritenuta la necessita' di emanare disposizioni correttive e di coordinamento della disciplina dell'imposta sul reddito delle societa'; Considerato che, in attesa della piena attuazione della predetta delega legislativa e della articolazione in un codice della riforma del sistema fiscale statale, si e' proceduto, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi della citata legge n. 80 del 2003, alla modificazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi direttamente funzionali all'attuazione della riforma dell'imposta sul reddito delle societa'; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Disposizioni generali 1. Dopo l'articolo 20 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito denominato «testo unico», e' inserito il seguente: «Art. 20-bis (Redditi dei soci delle societa' personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione). - 1. Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera l), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 47, comma 7, indipendentemente dall'applicabilita' della tassazione separata.».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legisltiva e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, gli articoli 14 e 16 riguardano, rispettivamente, l'adozione dei decreti legislativi e la valutazione delle conseguenze finanziarie degli atti aventi valore o forza di legge. - Per il testo dell'art. 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal presente decreto legislativo, si rinvia alle note all'art. 18. - Per il testo degli articoli 11 e 11-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificati dal presente decreto legislativo, si rinvia alle note all'art. 17. - Per il testo degli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come modificati dal presente decreto legislativo, si rinvia alle note agli articoli 15 e 16. - Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 7 aprile 2003, n. 80, contenente norme per la delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale: «Art. 10 (Attuazione, raccordi e copertura finanziaria). - 1. L'attuazione della riforma e' modulata con piu' decreti legislativi, da emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sottoposti al vincolo della sostanziale invarianza dei saldi economici e finanziari netti dei singoli settori istituzionali, tenuto anche conto della riforma del sistema previdenziale. A tale fine, la sezione dedicata del Documento di programmazione economico-finanziaria, di cui all'art. 1, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' integrata dei necessari elementi di informazione. 1-bis. I decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 4 tengono conto della riforma del diritto societario attuata con il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. 2. Dai decreti legislativi di attuazione degli articoli 4, 5, 6 e 7 non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Nel caso di eventuali maggiori oneri, si procede ai sensi dell'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 3. I decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 8 contengono esclusivamente misure a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, oppure possono recare oneri nei limiti della copertura finanziaria assicurata ai sensi dei commi 4 e 5. 4. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate annualmente le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime di imposizione personale e con la progressiva eliminazione dell'IRAP. 5. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 4, la legge finanziaria reca le modifiche al regime di imposizione personale e quelle relative alla progressiva eliminazione dell'IRAP che comportano effetti finanziari e definisce la copertura degli eventuali ulteriori oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 8. 6. Fino alla data di scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, in quanto compatibili, non espressamente abrogate. Per lo stesso periodo, e per i due anni successivi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive, nonche' tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento delle disposizioni vigenti. Apposita normativa transitoria escludera' inasprimenti fiscali, rispetto a regimi fiscali garantiti dalla legislazione pregressa. 7. Fino al completamento del processo di riforma costituzionale sono garantiti in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale e regionale, nel rispetto, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. In particolare, la progressiva riduzione dell'IRAP sara' compensata, d'intesa con le regioni, da trasferimenti o da compartecipazioni, da attuare nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica. Restano salve eventuali anticipazioni del federalismo fiscale.».